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AUSILIARI DI POLIZIA MUNICIPALE RITIRO RAPPORTI INCIDENTI STRADALI E RELAZIONE DI SERVIZIO
AVVISO D'INFRAZIONE Che cosa è? E' il classico avviso lasciato sul parabrezza dei veicoli posteggiati che violano una norma del CdS. Lo compilano, nel momento in cui è accertata la violazione, il personale della Polizia Municipale e/o gli Ausiliari di Polizia Municipale. I dati che compongono l'avviso sono:
Seppur non espressamente previsto dalla vigente normativa, è ormai impiegato da tutte le amministrazioni comunali. Mediante tale avviso si offre al trasgressore l'opportunità di effettuare il pagamento della sola sanzione, prima che sia gravata da ulteriori costi, relativi alle spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione nell'attuare la procedura sanzionatoria prevista dalla legge (spese d'accertamento all'ACI ed al P.R.A., spese di notifica, ecc.).
VERBALE DI CONTESTAZIONE Verde o bianco, grande o piccolo, spedito per posta o consegnato personalmente, il Verbale di Contestazione è quell'atto col quale si procede all'imputazione dell'infrazione accertata, comunicando all'intestatario l'inizio di un procedimento sanzionatorio che lo riguarda.
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO Del preavviso (o avviso) d'infrazione:
Il pagamento deve avvenire entro DIECI giorni dalla data della commessa violazione, perché questo è il termine d'attesa impostato nella procedura informatica. Decorso tale termine, l'Avviso diventa Verbale di Contestazione e viene notificato al proprietario del veicolo. Qualora il pagamento sia effettuato oltre il suddetto termine e, di conseguenza, il Verbale di Contestazione (quello inviato in busta verde) fosse emesso, l'intestatario sarà tenuto a integrare la somma già pagata con quella relativa alle spese di notifica. In tal caso è opportuno rivolgersi all’Ufficio Contravvenzione per avere la certezza che il versamento integrativo sia abbinato correttamente al verbale a cui si riferisce. Ciò eviterà disguidi ed eventuali ulteriori richieste di pagamento! !!!Verificare sempre, prima di effettuare il pagamento, che l'Avviso si riferisca al proprio veicolo, controllando che la targa e il tipo del veicolo corrispondano. Si eviterà in tal modo di versare somme dovute da altri. Non è possibile proporre ricorso avverso questo documento, ma bisogna aspettare che l'avviso si trasformi in Verbale di Contestazione e che questo sia stato notificato al soggetto tenuto al pagamento. Solamente dopo sarà possibile opporsi, entro sessanta giorni dalla data di notifica e nei modi previsti dalla legge !!! Del Verbale di Contestazione: Il pagamento del verbale di contestazione deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o della notificazione:
Decorso il termine dei 60 giorni, qualora non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre alle spese di procedimento. Il Codice della Strada prevede comunque il pagamento della sanzione oltre il sessantesimo giorno dalla contestazione o notificazione, e fino al giorno in cui il verbale sarà iscritto a ruolo. In questo caso, però, l'importo da versare è pari alla metà del massimo edittale previsto per la norma violata (solitamente il doppio della cifra indicata sul verbale). Questa cifra è, di fatto, quella che viene richiesta con la cartella esattoriale, ma senza l'aggiunta delle maggiorazioni previste dalla legge. !!! Coloro i quali intendano avvalersi di questa facoltà è preferibile che si rivolgano all'Ufficio Contravvenzioni. Ciò eviterà disguidi ed eventuali ulteriori richieste di pagamento!!! Rimborsi Capita talvolta di effettuare più pagamenti per la medesima violazione. In tal caso l'interessato può presentare richiesta di rimborso all'Ufficio Contravvenzioni del Corpo di PM, indicando le coordinate bancarie presso il quale verrà accreditato il rimborso e allegando copia delle ricevute di pagamento del verbale. L'obbligato in solido In materia di illeciti amministrativi vi sono soggetti che, pur non avendo partecipato alla commissione del fatto, sono ugualmente tenuti al pagamento della sanzione qualora l'autore materiale dell'infrazione non vi provveda. Tali soggetti, elencati dall'art. 6 Legge 689/81 e dall'art. 196 del Codice della strada, sono chiamati "obbligati in solido" (es: il proprietario o l'usufruttuario di un veicolo, il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere l'infrazione, ecc.).
IL RICORSO AMMINISTRATIVO L' art. 203 del C.d.S. prevede che Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 (vedi paragrafo precedente - "l'obbligato in solido"), entro il termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, possono proporre ricorso nei seguenti modi:
*Si avverte che, ai sensi dell'articolo 204 citato D. Lgs. Il Prefetto, qualora ritenga fondato l'accertamento, emetterà ordinanza motivata ingiungendoil pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio della somma indicata quale pagamento in misura ridotta per ogni singola violazione. Attenzione! L'eventuale ricorso viene esaminato dall'Autorità competente, solo se NON sia stato effettuato il pagamento della cifra indicata sul verbale. Il pagamento, infatti, interrompe la procedura sanzionatoria, mentre col ricorso, il trasgressore, si rimette alla decisione dell'Autorità Amministrativa circa l'accoglimento o meno delle motivazioni espresse. Visualizza: ORDINANZA INGIUNZIONE In seguito al ricorso avverso ad un verbale di contestazione, l'Autorità competente emette un'ordinanza:
L'Autorità ha cinque anni di tempo, dalla data di contestazione o notificazione del verbale, per emettere l'ordinanza, altrimenti il procedimento sanzionatorio è prescritto (art. 28 legge 689/81). La legge impone all'Autorità, quando emette l'Ordinanza ingiunzione, di notificarla all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido, mentre l'Ordinanza di archiviazione deve comunicarla soltanto all'organo che ha redatto il verbale (art. 18 legge 689/81). Il pagamento della sanzione Ogni Ordinanza riporta chiaramente le modalità da osservare per effettuare il pagamento della sanzione ingiunta, sono previste comunque le stesse modalità di pagamento del verbale di contestazione. La rateizzazione del pagamento L'Autorità Amministrativa che ha applicato la sanzione riportata sull'Ordinanza ingiunzione, può disporre, su richiesta motivata dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateale mensile.Chi intende avvalersi di questa facoltà, deve inoltrare apposita domanda, allegando copia della dichiarazioni dei redditi, all' Ufficio Contravvenzioni PM - Via Olivo n. 39 - Porto Venere. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in unica soluzione. Il Ricorso Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Così è disposto dall'art. 22/bis della legge 689/81, introdotto dal recente Decreto legislativo n° 507 del 1999. L'opposizione deve essere proposta negli uffici del Giudice di Pace della Spezia - Via Veneto 2 , entro trenta giorni dal ricevimento dell’Ordinanza, mediante presentazione di un ricorso al quale dev'essere allegata l'ordinanza notificata. L'interessato ha la facoltà di stare in giudizio personalmente, senza l'obbligo di assistenza di un legale. CARTELLA ESATTORIALE Art. 203/3° comma del Codice della Strada - Qualora nei termini previsti (sessanta giorni), non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre alle spese di procedimento. Art. 204 del Codice della Strada - Qualora sia stata emessa l'Ordinanza Ingiunzione del Prefetto e, trascorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione amministrativa (trenta giorni), il provvedimento costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese. Art. 27 legge 24/11/1981 n° 689 - Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'Ordinanza Ingiunzione, l'Autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette. Per il Codice della Strada, dove il verbale è già da solo titolo esecutivo, il mancato pagamento nei termini (pagamento in misura ridotta), produce l'applicazione della sanzione pecuniaria pari alla metà del massimo edittale, che viene esposta al trasgressore attraverso la notifica di una Cartella Esattoriale redatta dal Concessionario locale alla riscossione dei tributi. Il ruolo esattoriale è, allo stato attuale, annuale cioè viene predisposto per la stampa delle Cartelle di pagamento una volta all'anno, tenendo conto che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella L. 689/81 si estingue nel termine di 5 anni, salvo i casi di interruzione regolata dal Codice Civile. Come si legge la cartella esattoriale: La cartella di pagamento è un documento in formato A4 composto da più pagine (minimo 6 compreso il bollettino di C/C postale) con la quale vengono comunicate al contribuente le somme risultanti dal ruolo (elenco dei debitori) da pagare entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica della stessa, con l'avvertenza che in mancanza si precederà ad esecuzione forzata. Di norma la Cartella è notificata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ad domicilio del contribuente. Nella prima pagina (il cui master di stampa è di colore azzurro) vengono riportati:
Nella seconda pagina (la più importante per il riconoscimento dell’Ente Creditore) vengono riportati:
Nella terza pagina (Istruzioni per il pagamento) vengono riportati:
Nella quarta pagina (la più tecnica) vengono riportati:
Nella quinta pagina (Modalità di ricorso) vengono riportati:
Modalità di ricorso Eventuale ricorso ex art. 22 legge n° 689/81, solo per le violazioni al Codice della Strada , dovrà essere proposto al Giudice di Pace del luogo della Commessa violazione, entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento. Ci sono inoltre casi in cui è possibile chiedere l'annullamento della Cartella di pagamento direttamente all'Ente Creditore:
La Rateizzazione del Pagamento Su richiesta motivata dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, è possibile ottenere il pagamento rateale mensile. Chi intende avvalersi di questa facoltà deve inoltrare apposita domanda, allegando copia della dichiarazioni dei redditi, all'Ufficio Contravvenzioni PM - Via Olivo 39, Porto Venere. Attenzione! In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in unica soluzione! !!!PER MOTIVI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI, NON SARA' SEMPRE POSSIBILE DARE INFORMAZIONI "IMMEDIATE" SUI VERBALI INDICATI NELLE CARTELLE ESATTORIALI!!! Visualizza: UFFICIO CONTRAVVENZIONI l'Ufficio Contravvenzioni è ubicato a Porto Venere in via Olivo n° 39 (adiacente all'Ufficio della C.P. - Delegato di Spiaggia). Occupa il locale al piano terra unitamente all'Ufficio Parcheggi della Porto Venere SRL. Per motivi organizzativi non sarà sempre possibile trovare personale di PM nell'Ufficio, saranno comunque presenti gli operatori della Porto Venere SRL nonché gli Ausiliari di Polizia Municipale. L'Ufficio Contravvenzioni è aperto al pubblico nei seguenti orari:
Telefoni:
Presso l'Ufficio Contravvenzioni vengo svolti i seguenti servizi:
AUSILIARI DI POLIZIA MUNICIPALE Cosa fanno: Si occupano principalmente della prevenzione, del controllo e dell'accertamento delle violazioni in materia di sosta nel territorio comunale. In particolare l'attenzione degli accertatori è rivolta verso alcune tipologie di sosta quali sosta a pagamento e riservate ad alcune categorie di veicoli; Dov'è la sede: La sede degli Ausiliari di Polizia Municipale si trova a Porto Venere in Via Olivo n. 39 Telefoni:
L'Ufficio è aperto al pubblico:
RITIRO RAPPORTI INCIDENTI STRADALI e RELAZIONI DI SERVIZIO Al termine di ogni loro intervento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale provvedono a redigere una relazione contenente gli elementi necessari a rappresentare i fatti per i quali sono intervenuti. In particolare, a seguito degli interventi per incidente stradale viene redatto un rapporto che riporta il rilievo tecnico del sinistro. Rapporti di incidente e relazioni di servizio possono essere acquisiti dalle parti legittimamente interessate (persone direttamente coinvolte, proprietari, conducenti, compagnie di assicurazione, legali rappresentanti) presso questo ufficio previo appuntamento prestabilito con il Comm. Pruzzo. Vengono fornite informazioni telefoniche ai seguenti numeri: 0187/794848 - 3351255726 (informazioni incidenti stradali - informazioni relazioni di servizio). Il ritiro è consentito anche ad altra persona incaricata dall'interessato, munita di proprio documento di identificazione, con delega sottoscritta dal delegante, in carta libera, e fotocopia di un documento di identificazione dello stesso delegante. * Il costo del rapporto di incidente stradale è fissato in 11,00 euro ( imposta di bollo ) + 0.20 euro a copia ( formato A4). Le relazioni di servizio si possono ritirare non appena materialmente disponibili. !!! Al fine di verificare la reale disponibilità presso l'archivio dei documenti da richiedere, si suggerisce di informarsi preventivamente per telefono !!! Visualizza: |
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Corpo Polizia Municipale - Tel. 0187/794848 - Fax. 0187/794840 - Cell. 3351255726 - vigilipv@comune.portovenere.sp.it Ufficio Contravvenzioni - Tel. 0187/794847 - Fax. 0187/794891 - contravvenzioni@comune.portovenere.sp.it |
Comune di Portovenere
- Via Garibaldi, 9 - 19025 Porto Venere - Tel. 0187/794800 email: urp@comune.portovenere.sp.it
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